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STATUTO

Art. 1

È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., avente la denominazione: “Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo – Ente del Terzo Settore", in breve denominabile anche come “Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo – ETS”.
L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Tale associazione costituisce l'evoluzione, e ne prosegue l'attività, del "Comitato promotore dell'Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo", costituito con la Dichiarazione di Lecce, sottoscritta in Lecce presso la Casa Comunale il 18 ottobre 2001 dai seguenti enti: Comune di Lecce; Unimed-Unione delle Università del Mediterraneo; Università degli Studi di Bari; Università degli Studi di Lecce; Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; Università di Evora; The Egyptian National Centre for Documentation of Cultural and Natural Heritage; Operational Unit for Development Assistance (OUDA); Fondazione Orient-Occident; Fondazione Memmo.

Art. 2
I FINI

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di interesse generale nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del D. Lgs. 117/2017.
L'associazione intende promuovere l'istituzione di un'Agenzia permanente, anche tramite la propria trasformazione in fondazione, avente ad oggetto l'espletamento di azioni, finalizzate alla tutela, al restauro e alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale euromediterraneo, anche tramite il sostegno e la divulgazione delle politiche degli stati nazionali e degli organismi internazionali.

Tali obiettivi saranno perseguiti in tutti i settori delle attività culturali, economiche e sociali, anche proponendosi quale elemento di integrazione tra le diverse aeree dell'Unione Europea e del Mediterraneo, attraverso: l'analisi, lo studio e la promozione delle interazioni tra i diversi sistemi culturali, giuridici e socio-economici, delle modalità di sviluppo e promozione delle politiche relative alla promozione, sviluppo e conservazione del patrimonio culturale; l'interazione e l'integrazione delle competenze scientifiche e professionali nel vasto settore della tutela e valorizzazione dei patrimonio culturale, attualmente distribuite in modo disomogeneo nell'area euro-mediterranea; l'identificazione di un indirizzo scientifico aggiornato e di elevato livello in tutte le fasi caratteristiche della gestione e valorizzazione di un bene culturale; l'offerta di supporti tecnico-operativi compatibili con gli indirizzi di cui al punto precedente; la raccolta, la selezione e catalogazione di esempi campione di interventi particolarmente significativi nel campo dei beni culturali; la divulgazione in reti telematiche di tali esempi; la sperimentazione di nuove metodiche finalizzati alla conoscenza, documentazione, restauro, gestione, valorizzazione dei beni culturali.

Art. 3
LE ATTIVITA'

Gli scopi dell'associazione saranno raggiunti mediante lo svolgimento di tutte le attività che, nei limiti imposti dalle norme vigenti e dal presente statuto, possano consentire il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 (due), ed in particolare tramite il sostegno:

alla promozione e gestione di progetti per il recupero, valorizzazione e protezione dei beni culturali e ambientali;

alla promozione e/o l'espletamento di attività recupero e manutenzione;

alla inventariazione e catalogazione dei beni artistici, librari, archivistici, paesaggistici, archeologici e monumentali;

all'analisi, il monitoraggio e coordinamento di iniziative per la messa in valore di risorse e beni sociali, economici, culturali, ambientali e turistici;

alla promozione e gestione di biblioteche ed archivi;

alla conservazione del territorio, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico;

all'innovazione organizzativa nella gestione dei beni pubblici coinvolti come musei e aree archeologiche;

alla promozione del turismo culturale e la destagionalizzazione dei flussi turistici;

agli studi sulla tutela ed il risanamento dei centri storici;

alla massimizzazione delle opportunità di fruizione dei beni ambientali e culturali;

alla attività di studio, di ricerca e promozione delle modalità di raccolta e gestione delle informazioni ed in particolare delle memorie e tradizioni storico-culturali, dell'organizzazione e strutturazione dei sistemi informativi nonché dei flussi informativi sia pubblici che privati;

alla promozione e lo sviluppo di attività nell’ambito della cooperazione internazionale con particolare riferimento al settore culturale e socio-economico;

all'organizzazione e gestione di banche dati e di siti internet;

allo sviluppo della conoscenza e della comunicazione anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche, ed in particolare della rete Internet;

all'organizzazione e gestione di corsi di formazione ad alta specializzazione;

all'elevazione culturale, la formazione dei giovani, la formazione continua degli adulti e l'eliminazione dei disagi sociali, attraverso l'istituzione di scuole, laboratori, seminari, corsi;

allo svolgimento di attività editoriale mirata alla promozione e diffusione di studi, di atti di convegni, libri, riviste, depliant, cataloghi, manifesti e di quant'altro ritenuto utile al raggiungimento degli scopi sociali;

alla realizzazione e organizzazione di manifestazioni culturali di qualsiasi tipo e natura;

alla promozione e l'organizzazione di incontri, stages e convegni nazionali ed internazionali, da tenersi anche all'estero;

all'organizzazione e la gestione di corsi di formazione di qualunque tipo e natura, comunque attinenti all'oggetto sociale;

all'organizzazione e la gestione di premi e borse di studio;

alla creazione e produzione in genere di tutti i mezzi di divulgazione quali, a solo titolo di esempio, compact disc e dvd musicali, fotografici, interattivi, multimediali, etc., film, videocassette, cassette audio, dischi, software, etc;

alle ricerche sulla legislazione dei beni culturali;

all'apertura di sedi secondarie, anche all'estero;

allo sviluppo di rapporti con istituzioni pubbliche e private, enti ed organismi in genere, italiani e/o stranieri, che abbiano scopi analoghi o comunque connessi a quelli dell'associazione.

Il tutto nel modo più ampio senza eccezioni o limitazioni di sorta, sia in Italia che all'estero.

A tal fine l'associazione potrà compiere, in forma diretta o indiretta, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, assumere obbligazioni, effettuare tutte le operazioni bancarie si attive che passive (contrarre mutui, prestiti e scoperture bancarie, ed operazioni di ogni tipo) compiere operazioni leasing e di factoring, che abbiano attinenza, sia pure indirettamente, con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento.

Inoltre, l'associazione potrà anche esercitare e organizzare, a norma dell’art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art.3 del presente Statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L’individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 4
DURATA

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050, salve le cause di estinzione di cui all'art. 27 C.C.

Non è consentito il recesso se non per giusta causa motivata ed a seguito di presa d’atto che deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo

Art. 5
SOCI

L'Associazione è costituita da soci FONDATORI, dai soci ORDINARI, e dai soci ONORARI.

Sono soci FONDATORI coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo nonché coloro che verranno cooptati in tale categoria dal consiglio direttivo, previo voto favorevole degli stessi soci fondatori.

Possono essere soci ORDINARI tutti coloro che sono interessati agli scopi della Associazione e ne facciano richiesta accettata dal Consiglio Direttivo.

Costituiranno la categoria dei soci ONORARI coloro che saranno invitati dal Consiglio Direttivo a farne parte tra coloro che abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito di interesse dell'Associazione.

Art. 6 
DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

I soci sono tenuti:
- al pagamento della quota sociale;
- all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della Cassa Sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota.
La qualifica di socio si perde per recesso, per decesso, per esclusione e per decadenza.

Il recesso sarà operante dopo la presa d’atto da parte del Consiglio Direttivo e non esonera dal pagamento della quota per l'anno corrente.

L'esclusione è deliberata dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per infrazioni a disposizioni statutarie, del regolamento di cui al successivo art. 10 o a deliberati assembleari nonché per morosità persistente.

Decadono da soci coloro che perdono la cittadinanza italiana, riportino condanne penali e perdano la capacità civile per reati comuni o compiano atti che ledano l'onorabilità e siano incompatibili con l'indirizzo e gli scopi dell'associazione.
La decadenza è constatata e dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 
PATRIMONIO E BILANCIO

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
a) da eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
c) dalle quote sociali;
d) dal fondo di riserva;
e) dai corrispettivi per servizi resi.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Il suddetto patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del Codice del Terzo Settore.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il Bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il residuo attivo del Bilancio sarà devoluto come segue:
a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva; tale fondo non potrà essere superiore al 10 % (dieci per cento) del patrimonio netto dell’ultimo rendiconto approvato.
b) il rimanente a disposizione per iniziative previste nel presente statuto.
Si applica in ogni caso quanto previsto dall’art. 13 del Codice del Terzo Settore.

Art. 8 
GLI ORGANI

A) L'ASSEMBLEA
L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci fondatori ed ordinari.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta ogni anno.

Essa procede alla nomina delle cariche sociali, approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo, stabilisce eventuali remunerazioni per le cariche sociali e per incarichi particolari e delibera sulle questioni sottoposte dal Consiglio Direttivo.

È, inoltre, competenza della stessa Assemblea apportare variazioni al presente statuto, deliberare eventuali esclusioni e stabilire lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua vece dal vice Presidente o da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea dovrà essere convocata con un anticipo di almeno sette giorni mediante affissione di un avviso scritto nei locali della sede sociale e/o con comunicazione scritta a tutti i soci presso la loro sede o domicilio.

La convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione nonché degli argomenti da trattare.

I soci potranno farsi rappresentare in assemblea da altro socio.

Ogni socio non potrà rappresentare più di tre soci.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando sono intervenuti e/o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione ed almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in seconda convocazione. Essa delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo quanto appresso previsto agli articoli 9 e 10.

E' inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo di videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

B) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea tra i suoi membri.
Il numero dei componenti è variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati, salvo quanto appresso previsto alla successiva lettera c) per il Presidente.

Essi eleggono tra loro un Presidente, un Vice Presidente, ed il Segretario tra i soci dell'Associazione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni semestre; in seduta straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può anche riunirsi per video o teleconferenza. L’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, essendo ad esso demandata, senza limiti od eccezione di sorta, ogni facoltà per compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, compresa la prestazione di consensi per l'effettuazione di formalità ipotecarie di qualsiasi genere (anche in deroga all'art. 2883 codice civile), esclusi soltanto quelli riservati in modo tassativo all'assemblea dei soci.
Il Consiglio delibera l'ammissione di soci nuovi, prende atto degli eventuali recessi dei soci e propone all'Assemblea le esclusioni, determina l'ammontare e/o la modifica della quota sociale, promuove manifestazioni, cura i rapporti con Associazioni Italiane e Straniere aventi comuni interessi, amministra il patrimonio sociale autorizzando spese di qualsiasi tipo, nomina, se lo ritiene, i componenti del Comitato d’Onore, determinandone il numero, assume e licenzia personale prevedendone gli emolumenti, istituisce sedi secondarie, anche all'estero.

Il Consiglio Direttivo quindi, tra le altre, ha la facoltà di vendere, acquistare e permutare mobili ed immobili; costituire servitù o altri diritti reali; assumere partecipazioni ed interessenze; assumere obbligazioni; stipulare contratti di locazione; acquistare e vendere titoli azionari, a reddito fisso e obbligazioni e simili; contrarre mutui garantendoli con ipoteca sui beni dell’Associazione; acconsentire cancellazioni ed annotamenti ipotecari; rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità; nominare difensori e procuratori in ogni grado di giudizio; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge; autorizzare e compiere qualsiasi operazione attiva e passiva, presso gli Uffici del debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, le banche, gli istituti di credito, le Poste, le Ferrovie, il P.R.A e presso ogni altro ufficio pubblico o privato; rilasciare quietanze, assumere e licenziare personale, richiedere licenze o concessioni amministrative e dare il consenso per eventuali volture; nominare e revocare direttori e procuratori determinandone i poteri ed i compensi; effettuare operazioni bancarie di ogni tipo, riscuotere somme a qualsiasi titolo dovute; concedere e compiere qualsiasi altra operazione necessaria e/o utile per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'elencazione che precede ha carattere esemplificativo e non esaustivo, e non limita in alcun modo i poteri dell'organo amministrativo.

Il Consiglio può nominare consiglieri delegati conferendo agli stessi la rappresentanza dell’Associazione per settori determinati della attività associativa.

Il Consiglio Direttivo può deliberare se sono presenti almeno la metà dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I voti sulle persone si esprimono in forma segreta.

C) IL PRESIDENTE
E' eletto dal Consiglio Direttivo, nel suo seno.

Ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, esegue le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Tutte le funzioni del Presidente saranno assunte, in casi di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo le sole funzioni di rappresentanza relativamente ad un settore determinato della attività associativa e per periodi di tempo stabiliti ed approvati dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci all'unanimità o tutti i soci fondatori nell'atto costitutivo possono attribuire discrezionalmente al Presidente, in considerazione di particolari meriti personali del medesimo e/o di sue straordinarie attitudini con riferimento alla conduzione e direzione delle attività dell'Associazione, una durata in carica per più di cinque anni e non superiore ad anni quindici.

D) IL DIRETTORE GENERALE
Il Consiglio Direttivo nomina un Direttore Generale, il quale dura in carica quattro anni.

Il Direttore Generale svolge mansioni tecniche, compie la gestione ordinaria e da esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo.

E) IL COMITATO D’ONORE
Il Comitato d’Onore è un organo che ha esclusivamente il compito di promuovere e sostenere in tutte le sedi nazionali ed internazionali l’immagine dell’Associazione ed i suoi scopi.
E’ composto da un numero massimo di 10 (dieci) membri e la sua nomina è facoltativa, essendo riservata alla discrezionalità del Consiglio Direttivo.

F) PRESIDENTE ONORARIO
Può essere eletto dall’assemblea fra le personalità dotate di particolari meriti personali e di chiara fama. Dura in carica 5 (cinque) anni e può essere riconfermato.
Partecipa con diritto di parola, ma non di voto alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea.
Può rappresentare l’Agenzia in manifestazioni ufficiali.


Art. 9 
SCIOGLIMENTO

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno 3/5 dei soci presenti all'Assemblea e comunque dei 4/5 dei soci fondatori.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell’associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente ossia dell’Assemblea che delibera con gli stessi quorum di cui sopra o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza della procedura di richiesta del parere o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 10
ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

L’Organo di controllo e l’Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore o facoltativamente su delibera dell’Assemblea.

Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ove ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 31 del Codice del Terzo Settore, l’Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L’Organo di controllo e l’Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

I membri dell’Organo di controllo e dell’Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

L’Organo di controllo e l’Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all’assemblea in merito all’attività svolta almeno una volta all’anno in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 11 

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento dell’associazione, si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. nonché le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile.

Il regolamento dell'Associazione sarà approvato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste dal presente statuto. Detto regolamento avrà ad oggetto l'attività dell'Associazione, i rapporti tra i soci e tra questi e l'Associazione, e dovrà essere osservato da tutti i soci. Ogni sua modifica o annullamento dovrà essere approvata dall'Assemblea con i quorum previsti dallo statuto.


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